Immobili: detrazione 65% su interventi per il risparmio energetico
Per il 2015 sono state confermate le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, sia quella del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sia quella del 50% sulle ristrutturazioni.
Relativamente agli immobili, per tutto il 2015 la detrazione e` usufruibile nella misura del 65%, anche per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unita` immobiliari di cui si compone il condominio.
La detrazione, applicabile in sede di dichiarazione dei redditi sull`irpef lorda dovuta per il 2015 riguarda:
1) SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI sostenute entro il 31/12/2015, documentate, per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull`energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (vedi allegato A del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall`imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 100.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.
2) SPESE PER MIGLIORAMENTO TERMICO DI PARETI, TETTI, PAVIMENTI, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI sostenute entro il 31/12/2015, documentate, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita` immobiliari, consistenti nella coibentazione (isolamento termico). Vi rientrano anche interventi di sostituzione di portoni di ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l`involucro riscadanto dell`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati.
La condizione per usufruire del beneficio e` che siano rispettati i “requisiti di trasmittanza termica U” , che dipendono dalla zona climatica del comune e dal tipo di struttura (vedi allegato B del DM 11/3/08 riportato tra i link utili).
Quota di detrazione dall`imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.
3) SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI sostenute entro il 31/12/2015 e documentate. Sono comprese anche le spese per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita`.
Quota di detrazione dall`imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 60.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.
4) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON
– IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE oppure
– POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA e IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA sostenute entro il 31/12/2015 e documentate. Sono comprese le spese di messa a punto del sistema di distribuzione.
Quota di detrazione dall`imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.
Attenzione! Nel suddetto ambito, che riguarda la sostituzione integrale o paziale di impianti esistenti, e’ compresa anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore oppure la trasformazione dell`impianto centralizzato in modo da rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E` esclusa invece la semplice trasformazione dell`impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo (vedi Guida Ag.entrate linkata piu’ avanti).
5) SPESE PER LA SOSTITUZIONE DI SCALDAACQUA TRADIZIONALI CON SCALDAACQUA A POMPA DI CALORE DEDICATI ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, sostenute entro il 31/12/2015 e documentate.
Quota di detrazione dall`imposta lorda: 65% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Importo massimo detraibile: 30.000 euro, ripartibile in dieci quote annuali di pari importo.
6) ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI effettuate nel 2015 (dal 1/1/2015 al 31/12/2015), per un massimo della detrazione di 60.000 euro.
Nella categoria rientrano (si veda l`allegato M del D.lgs. 311/2006) le tende esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.
7) ACQUISTO E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel 2015 (dal 1/1/2015 al 31/12/2015) fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
COME USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 65%
I dettagli sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell`economia del 19/2/07 modificato piu` volte (dai DM 26/10/2007, DM 7/4/2008 e DM 6/8/2009) e dalla circolare dell`Agenzia delle entrante n.36 del 31/5/07.
Queste, in breve, le istruzioni che possono essere approfondite leggendo direttamente il decreto, riportato piu` avanti tra i link utili.
Soggetti ammessi alla detrazione
le persone fisiche o giuridiche che sostengono le spese per lavori su edifici esistenti da loro posseduti o detenuti. Tra le persone fisiche sono ammessi, oltre ai proprietari, i titolari di un diritto reale sul bene (usufrutto, etc.), gli inquilini o i comodatari e i condomini nel caso di lavori sulle parti condominiali. Le spese detraibili sono quelle sostenute -e rimaste a proprio carico- fino al 31/12/2015 (criterio di cassa). Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell`immobile, che abbiano sostenuto le spese.
Edifici interessati
Le agevolazioni riguardano sia gli edifici residenziali che quelli strumentali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, a patto che siano “esistenti”. Sono quindi esclusi tutti gli edifici di nuova costruzione, ovvero gli interventi effettuati in fase di edificazione. La prova dell`esistenza dell`edificio puo` essere prodotta esibendo l`iscrizione al catasto e/o i pagamenti dell`ICI.
Per quanto riguarda tutti gli interventi agevolabili, inoltre, gli edifici devono essere gia` dotati di impianto di riscaldamento. Unica eccezione e` l`installazione di pannelli solari, per la quale non e` necessario tale requisito. Per le ristrutturazioni che prevedano il frazionamento dell`unita` immobiliare, il beneficio e` compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato che serva tutte le nuove unita` realizzate. Se invece gli interventi prevedono la demolizione con successiva ricostruzione, le detrazioni sono godibili solo nei casi di “fedele ricostruzione”. Sono esclusi, quindi, i lavori di ampliamento.
Gli interventi agevolati
Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l`involucro dell`edificio e delle finestre, e gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Sono incluse inoltre le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonche` inerenti la redazione degli attestati. Sia il decreto ministeriale che la circolare dell`Agenzia delle entrate sono molto dettagliate nel definire i tipi di interventi per i quali si puo` beneficiare della detrazione.
Per i dettagli rimandiamo alla lettura degli stessi, disponibili piu` avanti, tra i link utili.
Adempimenti
A) affidarsi ad un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi ai requisiti previsti dalla legge (con il cosiddetto “certificato di asseverazione”). Questa documentazione puo` essere:
– sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformita` al progetto delle opere realizzate;
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici emessa ai sensi della legge 10/91;
B) acquisire tutta la documentazione necessaria, ovvero la copia dell`attestato di certificazione energetica o dell`attestato di qualificazione energetica (a seconda del tipo di intervento) emesso da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati con determinati dati specificati dal decreto ministeriale (nell`allegato E). Dal 15/8/09 la certificazione energetica dell`edificio non e` necessaria in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione di pannelli solari, ovvero le detrazioni gia` viste ai punti 2) e 3);
C) inviare detta documentazione entro 90gg dal termine dei lavori all`ENEA attraverso il sito efficienzaenergetica.acs.enea.it.
In casi particolari puo` essere fatto l`invio per raccomandata a/r, sempre all`ENEA. Informazioni sul sito gia` detto;
D) pagare gli interventi tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento (con riferimento alla norma che dispone la detrazione fiscale), il proprio codice fiscale e la partita IVA (o il codice fiscale) del beneficiario. Sul bonifico le poste e le banche applicano dal una ritenuta che dal 1/1/2015 e’ dell`8% (in precedenza era del 4%). Questa ritenuta e` praticata a titolo di acconto sulle imposte dovute dal beneficiario e non riguarda in alcun modo il soggetto che effettua il bonifico.
E) conservare tutta la documentazione (attestati, fatture, bonifici, etc.) per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell`amministrazione finanziaria.
Invio comunicazione all`Agenzia delle Entrate
Dal 13/12/2014 non e’ piu’ in vigore l`obbligo di inviare una comunicazione preventiva all`Agenzia delle entrate nel caso di lavori che si protraggono oltre l`anno di inizio (per esempio da Settembre a Marzo).
Si ricorda che a fronte del mancato rispetto di tale obbligo non decadeva la detrazione ma scattavano sanzioni (variabili da euro 258 a euro 2065). L`obbligo vigeva dal 2010 per effetto del Dl 185/2008 (art.29 comma 6), ora abrogato dal D.lgs.175/2014.
NOTE SPECIFICHE SULLA DETRAZIONE DEL 65%
Criterio di cassa
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l`applicazione della detrazione da parte delle persone fisiche si fa riferimento alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa). Quindi se l`intervento viene eseguito in parte nell`anno precedente o successivo a quello del pagamento, la detrazione puo’ essere applicata solo in riferimento all`anno di pagamento.
Decesso dell`avente diritto
In caso di decesso dell`avente diritto la fruizione del beneficio si trasmette per intero esclusivamente all`erede che conserva la detenzione dell`immobile.
Trasferimento dell`immobile oggetto di intervento
La variazione del possesso dell`immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Tale traslazione riguarda, in particolare, i casi di vendita o donazione della proprieta` o di un diritto reale (usufrutto, etc.). I benefici rimangono invece in capo al conduttore (inquilino) o al comodatario quando questi abbiamo sostenuto le spese di ristrutturazione anche nei casi in cui cessi nel frattempo il contratto di affitto o di comodato.
Cumulabilita` delle detrazioni
Le suddette detrazioni non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni di legge, come per esempio la detrazione del 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie da tempo in vigore. Dato che le opere agevolate del 65% rientrano tra quelle per le quali e` usufruibile la detrazione del 50%, e` ovvio che va fatta una scelta tra le due soluzioni. L`Agenzia delle entrate ha anche chiarito, con Risoluzione 3/2010, che la detrazione sugli interventi di risparmio energetico NON e` cumulabile -dal 1/1/2009- nemmeno con contributi comunitari, regionali o locali (province e comuni).
Iva applicabile
Non essendo state emanate particolari norme relative all`Iva applicabile sulle operazioni di riqualificazione energetica, il regime da utilizzare e` quello relativo alle opere di recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione, ristrutturazione, etc.). In particolare c`e` da tener conto che e` stata prorogata definitivamente l`Iva ridotta al 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali. Da precisare anche che per usufruire della detrazione non e` essenziale che sulla fattura vi sia divisione tra costo della mano d`opera e altri costi.
L`iva 10% definitiva e` dovuta alla Finanziaria 2010 (legge 191/2009) art.2 comma 11, che ha modificato l`art.1 comma 18 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) che a sua volta fa riferimento all`art.7 comma 1 della legge 488/1999 (Finanziaria 2000).
Bonifici della finanziaria
Se per il pagamento degli interventi e’ stata coinvolta una finanziaria che paga direttamente il fornitore, la detrazione resta fruibile se i pagamenti avvengono con bonifico effettuato secondo quanto prevede la normativa della detrazione con indicazione, nella relativa causale, del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e` effettuato. E` anche necessario che il contribuente abbia copia delle ricevute dei bonifici.
(vedi Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014).
Bonifici con causale errata
Se nella causale di pagamento dei bonifici vengono inseriti i riferimenti alla normativa sbagliata (facendo quindi confusione tra le norme che disciplinano la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e quelle della detrazione fiscale relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia), senza pero’ che sia pregiudicata l`applicazione della ritenuta d`acconto del 4% da parte della banca o della posta, la detrazione e’ riconosciuta ugualmente e puo’ essere effettuata.
(vedi Circolare Agenzia delle entrate n.11/E del 21/5/2014).